Codice Civile > Articolo 2865 - Frutti dovuti dal terzo

Codice Civile

Vigente al

I frutti dell'immobile ipotecato sono dovuti dal terzo a decorrere dal giorno in cui e' stato eseguito il pignoramento.

Nel caso di liberazione dell'immobile dalle ipoteche i frutti sono del pari dovuti dal giorno del pignoramento o, in mancanza di pignoramento, dal giorno della notificazione eseguita in conformita' dell'art. 2890.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472