Codice Civile > Articolo 881 - Presunzione di proprieta' esclusiva del muro divisorio

Codice Civile

Vigente al

Si presume che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo.

Se esistono sporti, come cornicioni, mensole e simili, o vani che si addentrano oltre la meta' della grossezza del muro, e gli uni e gli altri risultano costruiti col muro stesso, si presume che questo spetti al proprietario dalla cui parte gli sporti o i vani si presentano, anche se vi sia soltanto qualcuno di tali segni.

Se uno o piu' di essi sono da una parte, e uno o piu' dalla parte opposta, il muro e' reputato comune: in ogni caso la positura del piovente prevale su tutti gli altri indizi.

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