Codice Procedura Penale > Articolo 266 bis - Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.

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